Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo VI
Art. 1140
1163 / 1356Falsa rotta.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena è aumentata di un terzo.
Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l'incendio la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.
Storico versioni
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