Art. 1138 · Impossessamento della nave o dell'aeromobile.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1138

1161 / 1356

Impossessamento della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti: 1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile; 2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo. Se il fatto è commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.
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