Art. 1135 · Pirateria.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1135

1158 / 1356

Pirateria.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.
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