Art. 1122 · Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1122

1144 / 1356

Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio.

In vigore dal 21 apr 1942
Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli , n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.
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