Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 112
Abrogato113 / 1356Tariffe delle operazioni portuali.
In vigore dal 19 mar 1995
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
Note all'articolo
- La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-112