Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1118
1140 / 1356Abbandono del posto.
In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Storico versioni
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