Art. 1118 · Abbandono del posto.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1118

1140 / 1356

Abbandono del posto.

In vigore dal 21 apr 1942
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
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