Art. 1114 · Rifiuto di servizio da parte di pilota.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1114

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Rifiuto di servizio da parte di pilota.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l'opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila. Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
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