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Art. 1103
1125 / 1356Pene accessorie.
In vigore dal 21 apr 1942
La condanna per i delitti previsti negli importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
Nel caso di condanna per i delitti previsti negli l'interdizione è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque anni.
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