Art. 1097 · Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IISez. I

Art. 1097

1119 / 1356

Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.
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