Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo II›Sez. I
Art. 1092
1114 / 1356Circostanze aggravanti.
In vigore dal 21 apr 1942
La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso:
1) per fine politico;
2) con violenza o minaccia;
3) all'estero;
4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;
5) collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio.
Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1092