Art. 1092 · Circostanze aggravanti.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo IISez. I

Art. 1092

1114 / 1356

Circostanze aggravanti.

In vigore dal 21 apr 1942
La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: 1) per fine politico; 2) con violenza o minaccia; 3) all'estero; 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile; 5) collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.
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