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Art. 1088
1110 / 1356Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico.
In vigore dal 21 apr 1942
Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
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