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Art. 1084
1104 / 1356Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati.
In vigore dal 21 apr 1942
Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
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