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Art. 1083 bis
1108 / 1356Sanzioni amministrative accessorie.
In vigore dal 15 gen 2000
Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell', primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell', primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.
Storico versioni
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