Art. 1082 · Pene accessorie.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 1082

1102 / 1356

Pene accessorie.

In vigore dal 29 mag 2006
Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli ; 2) l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla personale aeronautico. Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si ritratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna; 2) la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

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Pro

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