Art. 1076 · Pubblicità del provvedimento.
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Art. 1076

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Pubblicità del provvedimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nel registro d'iscrizione dell'aeromobile e, per gli aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.
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