Art. 1067 · Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo TERZOCapo II

Art. 1067

1087 / 1356

Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita.

In vigore dal 21 apr 1942
L'ordinanza di vendita è notificata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa è affissa nell'albo della pretura del luogo dove si svolge l'esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e nell'albo della Reale unione nazionale aeronautica. Il giudice può anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.
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