Art. 1064 · Domanda di vendita.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo TERZOCapo II

Art. 1064

1084 / 1356

Domanda di vendita.

In vigore dal 22 mag 1998
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita dell'aeromobile o della quota di esso con ricorso al giudice competente ai sensi dell'. Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell' del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile straniero al console dello Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalità. Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell', il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione dell'aeromobile dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell' del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell' di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

Note all'articolo

  • La L. 24 aprile 1998, n. 128, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

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