Art. 106 · Soccorso prestato alla nave rimorchiata.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 106

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Soccorso prestato alla nave rimorchiata.

In vigore dal 21 apr 1942
Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell'.
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