Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 1058
1078 / 1356Provvedimenti per impedire la partenza dell'aeromobile.
In vigore dal 21 ott 2005
Il giudice competente a sensi dell' e, ove ne ricorra l'urgenza, il ENAC e l'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1058