Art. 1054 · Comunicazioni all'esercente.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo SECONDO

Art. 1054

1074 / 1356

Comunicazioni all'esercente.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando il procedimento è promosso dall'assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante.
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