Art. 1051 · Fallimento dell'esercente.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro QUARTOTitolo SECONDO

Art. 1051

1071 / 1356

Fallimento dell'esercente.

In vigore dal 21 apr 1942
Gli effetti del fallimento dell'esercente, dichiarato successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle disposizioni dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1051