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Art. 105
106 / 1356Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore.
In vigore dal 21 apr 1942
Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.
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