Art. 103 · Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 103

104 / 1356

Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando all'armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.
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