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Art. 1018
1038 / 1356Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'assicuratore non risponde dei danni arrecati dall'aeromobile a terzi sulla superficie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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