Art. 1017 · Rischio.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. II

Art. 1017

1037 / 1356

Rischio.

In vigore dal 29 mag 2006
L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell'. Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

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Pro

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