Art. 1015 · Diritti del terzo danneggiato verso l'assicuratore.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. I

Art. 1015

1035 / 1356

Diritti del terzo danneggiato verso l'assicuratore.

In vigore dal 21 apr 1942
Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione nè di nullità del contratto avente effetto retroattivo. In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l'assicuratore è tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per l'aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale l'assicuratore ha notificato al ministero l'avvenuto scioglimento. L'assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma dell'. Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti, l'assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'esercente, nonché quelle che l'esercente medesimo può opporre al danneggiato.
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