Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 1010
1030 / 1356Nota comprovante l'assicurazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Nell'assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla polizza, l'assicuratore deve rilasciare all'esercente, per i fini previsti nell', una nota contenente gli estremi dell'assicurazione.
In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal ministro per l'aeronautica prevalgono su quelle contenute nel contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e l'estensione territoriale dell'assicurazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1010