Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 1006
1026 / 1356Abbandono dell'aeromobile.
In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, nè l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;
b) quando l'aeromobile si presume perito;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.
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