Art. 1006 · Abbandono dell'aeromobile.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 1006

1026 / 1356

Abbandono dell'aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, nè l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; b) quando l'aeromobile si presume perito; c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.
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