Art. 610 · Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato.
Codice della navigazioneTitolo QUARTO

Art. 610

Abrogato806 / 1231

Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato.

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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