Art. 60 · Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti.
Codice della navigazioneTitolo TERZO

Art. 60

Abrogato401 / 1231

Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti.

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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