Art. 343 · Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito.
Codice della navigazioneCapo V

Art. 343

Abrogato1068 / 1231

Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito.

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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