Art. 290 · Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari.
Codice della navigazioneCapo IV

Art. 290

Abrogato716 / 1231

Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari.

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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