Art. 189 · Consegna degli atti alla autorità marittima o consolare.
Codice della navigazioneTitolo SETTIMO

Art. 189

Abrogato994 / 1231

Consegna degli atti alla autorità marittima o consolare.

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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