Art. 1058 · Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 1058

Abrogato1216 / 1231

Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati

In vigore dal 9 mag 2025
Codice della navigazione- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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