Art. 91 · Domande, documento di gara unico europeo, offerte
Parte VLibro IITitolo III

Art. 91

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Domande, documento di gara unico europeo, offerte

In vigore dal 1 apr 2023
. Domande, documento di gara unico europeo, offerte. 1. L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti: a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. 2. La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'. 3. Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte; b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all' e, se richiesto, dei requisiti di cui all'. 4. Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli , la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate. 5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-91