Art. 29 · Regole applicabili alle comunicazioni
Parte IILibro I

Art. 29

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Regole applicabili alle comunicazioni

In vigore dal 1 apr 2023
. Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all' del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
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