Parte III›Libro V
Art. 227
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In vigore dal 1 apr 2023
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Aggiornamenti.
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-227