Parte I›Libro V›Titolo II
Art. 211
213 / 233Accordo bonario per i servizi e le forniture
In vigore dal 1 apr 2023
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Accordo bonario per i servizi e le forniture.
1. Le disposizioni dell' si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-211