Art. 167 · Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
Parte IVLibro III

Art. 167

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Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente

In vigore dal 1 apr 2023
. Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. 1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice; b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall', comma 1; c) salvo quanto stabilito dagli , è accertata l'assenza delle cause di esclusione previste dagli , con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall'; d) salvo quanto stabilito dagli , è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli ; e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall'; f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli ; g) è consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall'; h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l'appalto secondo quanto previsto dagli . 2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell' o quando dispongono l'aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri; b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.
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