Parte IV›Libro III
Art. 167
169 / 233Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
In vigore dal 1 apr 2023
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Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.
1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;
b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall', comma 1;
c) salvo quanto stabilito dagli , è accertata l'assenza delle cause di esclusione previste dagli , con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall';
d) salvo quanto stabilito dagli , è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli ;
e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall';
f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli ;
g) è consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall';
h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l'appalto secondo quanto previsto dagli .
2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell' o quando dispongono l'aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-167