Parte II›Libro III
Art. 154
156 / 233Accordi quadro
In vigore dal 1 apr 2023
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Accordi quadro.
1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti all'accordo. Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l'ente concedente fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. La stazione appaltante o l'ente concedente non può ricorrere agli accordi quadro per eludere l'applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-154