Art. 137 · Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
Parte VIILibro IITitolo V

Art. 137

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Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

In vigore dal 1 apr 2023
. Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza. 1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del codice nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni. 2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6. 3. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata. 4. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri: a) se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il codice nè il decreto legislativo n. 208 del 2011, purchè le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive; b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purchè le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 208 del 2011. 5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011. 6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo n. 208 del 2011.
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