Parte VII›Libro II›Titolo IV
Art. 135
136 / 233Servizi di ricerca e sviluppo
In vigore dal 31 dic 2024
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Servizi di ricerca e sviluppo.
1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che:
a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attività;
b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli , agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attività;
b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-135