Art. 132 · Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
Parte VIILibro IITitolo III

Art. 132

133 / 233

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

In vigore dal 1 apr 2023
. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali. 1. Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativi all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice. 2. Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell' del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36#art-132