Art. 10 · Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.
Disposizioni sulla legge in generaleCapo II

Art. 10

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Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
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