Disposizioni sulla legge in generale›Capo II
Art. 10
10 / 3261Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-pre-10