Art. 997 · Impianti, opifici e macchinari.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 997

1092 / 3261

Impianti, opifici e macchinari.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-997