CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 995
1090 / 3261Cose consumabili.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-995