CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 987
1082 / 3261Miniere, cave e torbiere.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-987