CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 983
1078 / 3261Accessioni.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-983