CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 976
1071 / 3261Locazioni concluse dall'enfiteuta.
In vigore dal 19 apr 1942
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-976