CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 970
1065 / 3261Prescrizione del diritto dell'enfiteuta.
In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-970